abrogato dall'art. 218 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Da allora l'impiego del telefonino non sarebbe quindi più soggetto a "licenza". Sempre
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"definito" e "consolidato" dalla statuizione penale di condanna, tanto che la disciplina di cui al d.lg. n. 218/1997 si deve ritenere applicabile anche ai
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