contratto, diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2, c.c
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. 1385 c.c., è totalmente precluso. I giudici di legittimità, infine, rivedono radicalmente un proprio precedente orientamento, affermando che gli
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In ordine al rapporto tra i rimedi alternativamente riconosciuti alla parte non inadempiente dai commi 2 e 3 dell'art. 1385 c.c., le Sezioni Unite
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