. Tutt'al più la società sportiva può essere chiamata rispondere per il fatto degli ausiliari, ai sensi degli articoli 1228 e 2049 c.c., dal momento che
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giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale della società somministrante ai sensi dell'art. 1228 c.c., in quanto il distributore
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accostare gli artt. 1228 e 2049 c.c. Di sicuro interesse è pure la liquidazione del danno non patrimoniale (comprensivo dei pregiudizi morali ed
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al rapporto che intercorre tra il mobbing e gli artt. 2087, 2049 e 1228 c.c.
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