di sostegno di una persona inferma, che rifiuta un intervento terapeutico, indicato dal medico come necessario per superare lo stato di infermità. Nel
, quindi, secondo la concezione comune del cittadino, il responsabile di un "fallimento" terapeutico é sempre il medico, tuttavia esso rappresenta solo
diagnostico ma anche terapeutico. Altro fondamentale punto attiene, poi, alla questione di costituzionalità dell'art. 14 commi 2 e 3 l. n. 40, di cui le