ritenuto che la Germania (nella specie Stato richiedente) presenta una normativa che, nel prevedere un limite massimo di custodia cautelare di sei mesi
di fonti di reddito del richiedente, il quale deve invece provare, oltre l'esistenza del suddetto stato, l'impossibilità di svolgimento di attività
donna single omosessuale fondato sulla esclusiva motivazione della dichiarata omosessualità della richiedente costituisca discriminazione e quindi
Domanda di brevetto europeo e capacità giuridica del richiedente
l'Ufficio debba o meno valutare tale capacità del richiedente. Aderendo alla soluzione data dal Tribunale di Torino, è da ritenere che in base agli artt. 100