Ancora una volta il legislatore è costretto a porre mano alla disciplina dettata al fine di prevenire e reprimere la violenza in occasione o a causa
clausola generale di danno punitivo per reprimere quelle condotte caratterizzate da mala fede, consapevole slealtà, intenzionale inadempimento degli
essenziali ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione, aventi la finalità di reprimere ed arginare gli eventuali utilizzi distorsivi ed il conseguente