nuovo art. 2476, comma 2, c.c., osservando come la riforma del diritto societario non abbia risolto tutti i profili di dubbio, individuati dalla
e l'imposizione sulle minoranze dissenzienti od assenti, osservando che l'opzione esegetica processual-pubblicistica manifestata costituisca più che
mancanza di servizi personalizzati e commisurati a target di utenza ben individuati, concludono osservando che le maggiori garanzie di "tenuta" delle misure
principale. Ad analoghe conclusioni si giunge osservando il problema dal punto di vista dell'imposta di registro poiché l'art. 23 del d.p.r. n. 131/1986