Risolvendo una annosa querelle, in cui minoritario è apparso l'indirizzo secondo cui il pagamento con assegno circolare è stato definito legittimo
l'indirizzo minoritario della parziarietà, in applicazione dei principi che regolano le obbligazioni unitarie che vincolano una pluralità di soggetti passivi
una valutazione relativa agli orientamenti - tradizionale e minoritario - della giurisprudenza sull'art. 2048 c.c., che a lungo ha costituito l'unico
dell'azione di nullità ex art. 2379 c.c. La Cassazione, aderendo ad un orientamento minoritario, configura l'interesse in termini di pregiudizio economico e