1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.
mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative
L'introduzione nel territorio dello Stato, per conto di committente comunitario, di beni a scopo di lavorazione per la successiva cessione
materie prime consente, quindi, al terzista di determinare, in misura proporzionale corrispondente, la parte del corrispettivo della lavorazione da
con il tipo di lavorazione svolta. Affronta, infine, la tematica del riconoscimento delle malattie professionali a genesi multifattoriale ricordando