ritenuto configurabile in re ipsa.
danni non patrimoniali, a prescindere dalla loro qualificazione, il pregiudizio non è mai in re ipsa, ma vanno applicate le ordinarie regole sulla
individuato "in re ipsa" ma deve essere allegato e provato dal danneggiato.
Danno in re ipsa: il danno evento è sempre in agguato
ipotesi: asserire la sussistenza in re ipsa del danno alla reputazione, senza richiederne la benché minima allegazione e prova, significa reintrodurre
configurato in termini di conseguenza del fatto illecito, non potendo invece mai considerarsi in re ipsa. Grava pertanto sul danneggiato l'onere di
dotate "in re ipsa" dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, sufficienti a legittimare un accertamento solamente qualora applicati e