2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ma non sono indennizzabili quelli che avvengono a causa di interruzioni