rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da
sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla
feto, il diritto alla genitorialità responsabile, il diritto a decidere consapevolmente sulla prosecuzione della gravidanza: queste sono solo alcune
gestante di interrompere la gravidanza. In virtù di quanto sancito dall'art. 1218 c.c., sorge a carico del medico inadempiente l'onere di provare
, gravidanza, licenziamento) con norme di carattere inderogabile modificabili in senso favorevole al lavoratore e integrabili dalla contrattazione
valori costituzionali che alle disposizioni di legge in materia di interruzione di gravidanza (l. 194/1978).
della lavoratrice madre nel periodo protetto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza (e dunque indipendentemente dalla consapevolezza