L'unilaterale mutamento di fede religiosa operato in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi può costituire un "fatto" tale da "rendere
risorse umane e materiali per favorire un intervento di tipo rieducativo in costanza di detenzione, alla possibile indicazione da parte del legislatore
legali e le modalità di accertamento di essi. Dovrà accertarsi primariamente il tenore di vita tenuto in costanza di convivenza; successivamente
necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
avvenga in costanza di tale superiore incarico. La pronuncia appare interessante, al di là della soluzione del caso concreto, poiché interviene in una