3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori
l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare
adatta ad un governo dinamico delle attività economiche che si realizzano mediante le imprese ed il mercato in cui operano. Ribadisce, peraltro, che
peculiarità storica e strutturale di questa tipologia imprenditoriale, che deve trovare una sua formula adatta al presente e al futuro.