1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.
sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1
, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione
operanti nell'area superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è
infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2
Sul rifiuto a dichiarare del testimone "condizionato": a proposito dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p.
Cassazione n. 500/1999 e più di sette anni dalla legge n. 205/2000, su tali questioni si registrino ancora importanti contrasti giurisprudenziali
Sulla (non) rilevanza della "riappacificazione" tra testimone e imputato ai fini dell'art. 500, comma 4, c.p.p
L'A., muovendo da una ragionata esegesi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., critica la tesi sostenuta nella sentenza in esame, secondo cui l'avvenuta