I reati previsti dagli artt. 477-482 c.p. costituiscono antefatti non punibili rispetto al reato di cui all'art. 497-bis c.p. Pertanto, l'agente che
copiosa produzione giurisprudenziale sperimentata nel vigore della precedente L. n. 482/1968, se ritenuta valida nonostante il mutamento del quadro