modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
giudice (art. 409 e 421 bis c.p.p.); tale provvedimento, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, non essendo atto di giudizio, non è sottoponibile