Art. 35.
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della
all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2; i) con la sanzione
cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
L'A., analizzando brevemente le principali innovazioni introdotte nel concordato preventivo dal d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005, nonché
, è coniugabile con la previsione di cui all'art. 35, comma 2, del d.lg. n. 80/98, che ha attribuito al giudice il potere ordinario di fissare i
Non si condivide l'interpretazione fornita dai giudici tributari di Roma e di Latina riguardo all'art. 35, comma 26-quinques, del c.d. decreto
revocatoria e concordato preventivo inserite dall'art. 2 del d.l. n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005.
L'A., nel commentare il provvedimento del Tribunale, ritiene che il "meccanismo autorizzatorio" congegnato dagli artt. 35 e 41 l. fall. sia conforme
ha trasposto nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2004/35/CE. la legge riforma la disciplina previgente, introducendo un regime amministrativo di
La direttiva 2004/35/CE workshop europeo su "prevenzione e riparazione del danno ambientale"
damage". Tema particolarmente attuale se si tiene conto della recente direttiva 2004/35/CE del parlamento del consiglio europeo del 21 aprile 2004 sulla
sembra tenere nella debita considerazione la predetta novella legislativa (art. 35 comma 26-quinquies d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. in l
quello risultante dall'atto. Pertanto la norma opera su un piano diverso rispetto a quello dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006 che consente
, comporta l'applicazione del pro-rata, anche nel caso in cui operi la norma transitoria contenuta nel c.d. decreto Visco (art. 35, comma 9, del d.l. n