Art. 277.
1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3; b
degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279
55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante
fini di prevenzione, operato dalla Corte Costituzionale al d.lgs. 277/1991; la Corte di cassazione ha tentato di rendere ancor più pesante tale "soglia