d'insolvenza), con particolare riferimento al principio di cui all'art. 2740 c.c., dopo le importanti modifiche introdotte nell'art. 214 l. fall. dal d.lg. n
iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, inderogabilmente prevista proprio da quel secondo comma dell'art. 2740 c.c., richiamato dalla novella. Così