Art. 251.
l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1
respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei
protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); b) provvede all'affissione di cartelli per
2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260
spartiacque temporale per l'applicazione ai processi in corso, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, delle disposizioni
delle sue parti più controverse dopo l'introduzione di estese preclusioni all'applicazione dei benefici penitenziari in seguito alla legge n. 251 del
Dopo aver illustrato le innovazioni in materia di recidiva contenute nella l. n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), l'A. critica l'impostazione di