Art. 209.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori
, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro
degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210
che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere
al d. lgs. 9 giugno 2001, n. 231, con quella dell'impresa assicurativa con particolare riferimento all'art. 266 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Sebbene l'art. 36 del d.l. n. 248/2007 e l'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209/2002 estendano alla riscossione mediante ingiunzione le