Art. 194.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è
valori costituzionali che alle disposizioni di legge in materia di interruzione di gravidanza (l. 194/1978).
/CE, tuttavia, specifica che deve trattarsi di operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario dei beni, a norma degli artt. da 194 a 197 e