Nel successivo giudizio, tutti gli avvocati difensori invocano però l'assoluzione dei propri assisti per intervenuta abolizione dei reati loro contestati (art. 2, comma 2, c.p.), dato che l'ingresso della Romania nella Comunità Europea, a partire dall'1 gennaio 2007, avrebbe eliminato il requisito della condizione di extracomunitario previsto dall'art. 1, d.lg. 286 del 2008 come elemento costitutivo di entrambe le norme contestate. A questa tesi si oppone però il pubblico ministero, il quale rileva che la legge n. 19 del 2006 di ratifica del Trattato di adesione della Romania e della Bulgaria alla CE nulla ha previsto circa l'irrilevanza penale dei reati già commessi da cittadini rumeni, o a danno di essi.
Risulta, infatti, pericolosa la prevista abolizione dell'ergastolo, che è tipo di pena ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale ed approvato con referendum popolare del 1981, e ciò a causa della mancata tutela di beni costituzionalmente rilevanti che deriva dalla mera previsione di una pena detentiva temporanea per crimini gravissimi. Parimenti criticabile appare la variegata tipologia di sanzioni alternative alla pena detentiva, che nel loro numero sono eccessive e talune anche dal contenuto indeterminato. Ulteriori critiche si possono portare alla prevista soppressione degli istituti della capacità a delinquere, della pericolosità sociale e delle misure di sicurezza di natura criminale, nonché l'inserimento di una formula vaga quale quella dei "gravi disturbi della personalità" tra le cause incidenti sulla capacità di intendere e volere.
"Abolizione" dello staff leasing: osservazioni giuridiche a margine del dibattito politico