1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi
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relazione altresì agli artt. 33-quater, 33-quinquies e 33-septies c.p.p.) volto a disciplinare i riflessi delle nuove contestazioni sulla distribuzione
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attentamente le effettive possibilità applicative delle nuove disposizioni, in specie degli artt. 21-septies e 21-octies, afferenti rispettivamente la
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