1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della
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, realizzati e costruiti a regola d'arte.
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sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
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apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le
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realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di
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mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
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alla configurabilità, in capo ai secondi, del solo potere di individuare le aree in cui possono essere realizzati tali impianti ed alla conseguente
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che nella procedura cautelare di reclamo è ammissibile l'esibizione di prodotti analoghi realizzati da imprenditori. L'abbandono dell'onere di
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di lavoro nelle aree svantaggiate; pertanto eventuali incrementi occupazionali realizzati presso una struttura produttiva possono essere annullati da
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compensazione. In particolare le nuove regole del c.d. monitoraggio, applicabili a partire dagli investimenti realizzati dal 3 giugno 2008, prevedono l'invio
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