ritenuto configurabile in re ipsa.
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danni non patrimoniali, a prescindere dalla loro qualificazione, il pregiudizio non è mai in re ipsa, ma vanno applicate le ordinarie regole sulla
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individuato "in re ipsa" ma deve essere allegato e provato dal danneggiato.
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Danno in re ipsa: il danno evento è sempre in agguato
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ipotesi: asserire la sussistenza in re ipsa del danno alla reputazione, senza richiederne la benché minima allegazione e prova, significa reintrodurre
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configurato in termini di conseguenza del fatto illecito, non potendo invece mai considerarsi in re ipsa. Grava pertanto sul danneggiato l'onere di
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dotate "in re ipsa" dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, sufficienti a legittimare un accertamento solamente qualora applicati e
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