3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
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1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
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4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori
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l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare
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adatta ad un governo dinamico delle attività economiche che si realizzano mediante le imprese ed il mercato in cui operano. Ribadisce, peraltro, che
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peculiarità storica e strutturale di questa tipologia imprenditoriale, che deve trovare una sua formula adatta al presente e al futuro.
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