sensi dell'art. 1227 c.c., solo allorché lo stesso abbia tenuto comportamenti negligenti, imprudenti e assolutamente imprevedibili, estranei al rischio
diritto
l'assicurato. Di più, in materia potrà assumere ovviamente rilevanza la disposizione dell'1227 c.c., in tema di concorso del fatto colposo del creditore, per
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particolare, di approfondire alcuni risvolti connessi alla valutazione del concorrente fatto colposo della vittima ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c
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