nella tendenziale limitazione delle prerogative, del giudice delegato e del tribunale, all'area della legittimità e, del comitato dei creditori, a
dilatazione dell'ambito di operatività di un istituto cui il legislatore del codice aveva riservato un carattere di tendenziale eccezionalità.
nega certezza del diritto; ma quel paradigma non rappresenta uno strumento operativo, quanto una finalità tendenziale, in funzione della quale vanno
proporzionalità, rimettendo così alla giurisprudenza l'apprezzamento in ultima analisi della legittimità delle misure adottate. Inoltre, la tendenziale