, rimane anche solidalmente obbligato con il sostituito; da ciò ne discende che in caso di omessa certificazione da parte del sostituto non potrà
che l'imposta di registro è dovuta pro quota, per il periodo che va dal 4 luglio 2006 alla scadenza del contratto. Le parti sono solidalmente
soggetti solidalmente obbligati al versamento dell'imposta di registro. Si "incrociano" l'esigenza di costringere le parti a dichiarare il reale