, ritenendola funzionale ad un sostanziale aggiramento del divieto di regolamento di competenza sancito dall'art. 46 c.p.c. per tali pronunce.
alla soluzione affermativa, ritenendola compatibile con i parametri costituzionali dell'obbligatorietà e dell'irretrattabilità dell'azione penale
di poter assolvere alla propria obbligazione), ritenendola sufficiente ad integrare gli artifici o raggiri. Nel luglio scorso, infine, la Suprema
osservatorio, sono state analizzate e discusse quelle in cui il Giudice di Pace o non ha richiesto l'effettuazione di una C.T.U. ritenendola superflua