di causalità e danno risarcibile. L'A., aderendo ad un orientamento ad oggi minoritario, propone di superare le incongruenze riconoscendo nella
ad un orientamento minoritario più recente, nel senso dell'inammissibilità della prova testimoniale.
, richiamando un orientamento, sia pure minoritario, del Consiglio di Stato, che esortava ad una rivalutazione della questione dell'ammissibilità di un
ritrasferendo il bene al promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario. Il secondo - minoritario - secondo il quale
patto opponibile alla massa fallimentare mentre un secondo orientamento - coevo ma minoritario - tali formalità sarebbero sufficienti ai fini