1956 c.c.-, ma ancora pendenti a tale data) delle introdotte novità del massimale per la fideiussione per obbligazioni future (art. 1938 c.c.) e della
responsabilità dei revisori contabili. Il documento suggerisce di introdurre, almeno nel caso di revisione obbligatoria, un massimale (c.d. liability cap) per
predetto massimale è strettamente connesso all'immobile e non più al numero dei soggetti che fruisce della detrazione. I criteri di ripartizione del
applicazione del massimale e della sua rivalutabilità annuale.