giurisdizionale di ultima istanza, in essa cogliendo il punto finale di un ragionamento che il giudice di Lussemburgo è andato progressivamente tessendo
quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia, la nota si sofferma sui primi due, con i quali si chiede, in sostanza, ai giudici di Lussemburgo, di
aprile 1988, n. 117, recante norme sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, fornisce ai giudici di Lussemburgo
Il caso del Lussemburgo
, attraverso lanalisi dellattuale e della pregressa giurisprudenza comunitaria, si cerca di dimostrare quanto e come i giudici di Lussemburgo abbiano saputo
Corte di Lussemburgo ha stabilito, in primo luogo, che è possibile che le indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo rientrino nell'ambito
Stato italiano agli obblighi derivanti dalla precedente decisione del 26 giugno 2001, con la quale i giudici di Lussemburgo avevano accertato la
rinvio pregiudiziale ai Giudici di Lussemburgo e alla presa di posizione del Supremo Collegio con le sentenze "gemelle" del 3 ottobre 2006, la tormentata