integratrice, dovendosi piuttosto semplicemente rilevare la futura non verificabilità empirica del fatto a causa della futura non verificabilità
generalprevenzione integratrice. Il riemergere di alcuni tratti del diritto penale d'autore, la funzione simbolico-performativa attribuita alla norma penale
espressamente previsti) e di colpevolezza (sotto il profilo della scusabilità dell'ignoranza della norma integratrice del precetto penale).