spettanti, è rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per l'insanabile contrasto sorto tra la posizione che ne sancisce la legittimità
di esclusione del medesimo dalla società o quale causa di scioglimento della società per insanabile dissidio fra i soci. La conclamata situazione di
conseguenza che il suo mancato versamento rappresenti un motivo (per altro, insanabile) di esclusione dalla gara. L'A. esamina i profili di