della dichiarazione ed il successivo versamento degli importi da essa previsti, rimanendo la prima inefficace in mancanza del secondo. A differenza di
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - a poco più di un anno dalla sentenza n. 9251/2005 emessa
comunione legale affermando un principio che costituisce ormai ius receptum, in forza del quale il contratto de quo non è inefficace bensì annullabile da
dichiarato invalido od inefficace per inosservanza dei criteri previsti in proposito dalla L. n. 223 del 1991, può essere legittimamente intimato al