all'autorità giudiziaria ex art. 1105, comma 4, c.c.. Peraltro, i giudici di Salerno precisano, giustamente, che la nomina giudiziale del rappresentante
definizione dell'art. 2.2 bis della Direttiva n. 84/450/CEE e fornisce un'interpretazione giustamente restrittiva dell'art. 3 bis 1.f) della medesima Direttiva.