deve essere quantificata in funzione del "valore normale" del bene stesso. La fatturazione operata a se stessi, sulla base di un prezzo di cessione
adempimenti dei soggetti esonerati dagli obblighi di fatturazione.
che, per effetto di precedenti orientamenti espressi con riguardo alle analoghe problematiche in materia di fatturazione elettronica, avevano
La Corte di cassazione interviene nuovamente sugli effetti della fatturazione inesistente, sotto il profilo soggettivo, confermando che il
rettificata), implica altresì che l'aliquota IVA applicata in fase di regolarizzazione debba essere la medesima della fatturazione originaria.
contratti di locazione e di noleggio si ritiene che solo per la fatturazione di questi ultimi, in quanto consistenti in una "locatio operis", debba