I giudici comunitari consacrano l'orientamento della giurisprudenza italiana in base al quale legittimato ad esperire l'azione di rimborso nei
provvedimenti resi sull'istanza di sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione forzata, consenta di esperire tale rimedio
costituzionale sancisce l'impossibilità di esperire l'interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p., a seguito della dichiarazione di apertura del
prescrizione, il diritto di esperire l'azione di riduzione