indeterminato, poiché, oltre a contravvenire a quanto impone l'art. 1346 c.c., consentirebbero un'eccessiva discrezionalità agli organi cui spetta irrogare la
pubbliche, secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 c.c., senza contravvenire ad una competenza esclusiva, assunta quale direttiva fondamentale