La Commissione tributaria regionale è tenuta a dichiarare cessata la materia del contendere qualora nel corso del giudizio di primo grado
finanziaria e contribuenti in quanto, avendo esteso l'ambito delle fattispecie imponibili, sposterà i termini del contendere al momento della
2004 proseguano secondo le norme anteriormente vigenti. Il Tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche