. concorda con quanto affermato nella decisione commentata, che individua il presupposto imprescindibile per l'utilizzo e l'autocertificazione nella
caso un ente pubblico, nel secondo caso un privato. Nella sentenza del marzo 2006, la Corte esclude che la falsa autocertificazione volta ad ottenere
trasfusa in un atto di autocertificazione, si trasforma in una condotta rilevante a titolo di truffa.