La Cassazione interpreta in senso estensivo il concetto di altruità della cosa oggetto di peculato: può essere tale anche la cosa di proprietà
sull'oggetto giuridico del peculato, ricostruendo la nozione penalistica di possesso e le varie concezioni in merito al concetto di altruità della cosa
, offre il destro per alcune riflessioni sul concetto di altruità, con specifico riferimento alle somme trattenute o ritenute dal datore e destinate a terzi
requisito, di tipo soggettivo, riferito al soggetto cedente o prestatore, la cui "altruità" deve essere valutata dal giudice territoriale, al fine del
parte non sia a conoscenza dell'altruità. La pronuncia in esame si è rivelata occasione proficua per ritornare sulla natura giuridica del contratto