separazione dei coniugi sia il relativo addebito. Al rigore formale di tale principio se ne contrappone tuttavia un'applicazione pratica che, quando
dai motivi di addebito della separazione, dalla presenza o meno di infedeltà coniugali e dalla omosessualità del genitore. L'affido condiviso
carico del risparmiatore, tale per cui l'eventuale violazione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente o esclusiva) a
relazione extraconiugale ed omosessuale del marito è ritenuta non solo fonte di addebito della separazione ma anche di responsabilità da fatto illecito. Si