, sono acquisiti al fascicolo del dibattimento quali atti irripetibili, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. In base a tale principio
dal rifiuto del giudice dell'udienza preliminare di fissare l'apposita udienza richiesta da una delle parti ex art. 431 comma 1 c.p.p. Escluso che il
1998, n. 431, è quella, più generale, dell'ammissibilità di invalidità negoziali derivanti dal contrasto con norme tributarie, e perciò volte soltanto