. delineano l'assetto della materia delle c.dd. contestazioni a catena (art. 297 comma 3 c.p.p.). I punti critici attengono all'operatività del
Medesimezza del fatto e reati permanenti nel quadro della retrodatazione dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 297 comma 3 c.p.p.
impedisce l'applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. nel caso di reato permanente è la commissione di un reato anche successivamente alla prima ordinanza
rispetto all'originario testo dell'art. 297 comma 3 c.p.p., si analizzano qui di seguito i presupposti della regola della retrodatazione, sulla scorta delle
Giudicato come limite implicito all'operatività della regola ex art. 297, comma 3 c.p.p. (un limite discutibile di una regola irragionevole)
"a catena", lascia tuttavia adito a talune perplessità, poiché sembra eludere il significato di garanzia della regola dettata dall'art. 297, comma 3
Reato permanente e indennità del fatto nella disciplina del divieto di "contestazioni a catena" ex art. 297 comma 3 c.p.p
In linea con la decisione annotata si ritiene che la disciplina del divieto di "contestazioni a catena" ex art. 297 comma 3 c.p.p. non sia
D.Lgs. n. 80/1992 ed alla L.n. 297/1982, sul punto non ha innovato).