Europea - DG per il mercato interno - che richiede allo Stato italiano chiarimenti in merito alla previsione contenuta nel citato d.p.c.m. 1 settembre 1975
Il controllo giurisdizionale sulla proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354
La riforma del trattamento speciale di cui all'art. 41 bis l. 354 del 1975, introdotta con la l. 279 del 2002, rappresenta il risultato di una
persona ex art. 5 comma 1 l. 22 maggio 1975, n. 152 è illegittima perché non tiene conto: 1) dell'interesse pubblico generale, che giustifica lo stesso
del diritto, specie dopo l'entrata in vigore della riforma del 1975 che ha visto l'affermazione dell'autonomia privata anche nell'ambito dei rapporti
categorie soggettive richiamate dall'art. 18 comma 1 l. n. 152 del 1975. L'inserimento - anche per il rilievo che assumono le determinazioni delle
sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a) della L. 26 luglio 1975, n. 354.