rilevante ex art. 1227 c.c.; questa decisione, pur conforme alle indicazioni del diritto comunitario, si presenta poco soddisfacente, lasciando
sull'evento (in base al combinato disposto degli art. 1227 e 1914 c.c.), fino alla totale reiezione della richiesta risarcitoria in caso di "colpa
responsabilità penale e civile del conducente e della diminuzione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del risarcimento dovuto).